di Pasquale Angrisani
Le distanze tra gli apiari e i confini delle zone molto frazionate e urbanizzate sono soggette a continue controversie. La legge
del 24 dicembre 2004 n. 313, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/2004) ha disciplinato nellโart. 8 le distanze minime degli apiari da rispettare dai confini pubblici e privati (figure 1 e 2). ร chiaro che nel caso in cui vi siano disposizioni vigenti piรน restrittive, stabilite da norme regionali, provinciali o comunali, devono essere rispettate tali norme.
In ultima ipotesi, il Sindaco ha poi la facoltร , qualora si renda indispensabile tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, di imporre con ordinanza sindacale opportune modalitร e limiti nellโallevamento delle api. In un certo senso, la norma sulle distanze ha la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietร finitime, al fine di assicurare la simultaneitร e la possibilitร del contemporaneo esercizio dei diritti relativi da parte dei singoli proprietari confinanti, conciliando in tal modo le opposte esigenze di ciascun proprietario.
Lo scopo di questโarticolo รจ quello di fornire un utile approfondimento e una guida da consultare per poter affrontare con cognizione
i principali problemi che possono sorgere sulle distanze minime previste dalla legge tra gli apiari e i confini pubblici e privati. Leggendo lโart. 8 si rileva che โGli apiari devono essere collocati a non meno di cinque metri dai confini di proprietร pubbliche o privateโ. Tale distanza, stabilita per lโinstallazione di apiari (cosรฌ come vengono definiti allโart. 2 della stessa legge al comma 3 lett. C) verso i confini di proprietร pubbliche o private, non si deve limitare alla sola installazione degli apiari, ma per una maggiore tutela va applicata anche a un singolo alveare.
Il legislatore allโart. 8 ha imposto la distanza minima senza riferire nulla sulla direzione di volo delle api, su come devono essere collocati e orientati gli alveari

Alveari con la linea di volo parallela al confine.

Alveari con la porticina rivolta dalla parte opposta al confine.
e su come si deve misurare la distanza degli apiari dai confini. Le manchevolezze che si riscontrano nella presente legge si possono cosรฌ riassumere. La misurazione della distanza, ove esiste il locus a quo per
la misurazione, in altre parole il punto di partenza, deve sempre misurarsi in senso orizzontale e perpendicolare al confine altrui, nel punto piรน prossimo alla porticina dellโalveare, senza tener conto dellโeventuale dislivello dei fondi che si fronteggiano. Nelle figure 1, 2 e 3 si osserva il modo di misurare la distanza minima dal confine con alveari disposti in maniera varia.
Questa distanza minima dal confine puรฒ essere derogata, poichรฉ รจ stato previsto nello stesso art. 8 che โIl rispetto delle distanze non รจ obbligatorio se sono interposti, senza soluzioni di continuitร , muri, siepi
o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere unโaltezza di almeno due metriโ (figura 4). Il legislatore, introducendo la deroga sulla distanza da rispettare tra gli alveari e la proprietร altrui, si รจ espresso anche qui in modo generico e aleatorio, indicando ripari idonei a non consentire il passaggio delle api di altezza non inferiore a 2 m.
Sembra che il legislatore abbia voluto mediare sulla distanza introducendo parametri fissi, non legati a molte variabili esistenti tra gli alveari e il confine, come la distanza tra gli alveari e gli ostacoli e tra gli ostacoli e il confine, nonchรฉ la direzione di volo delle api, tutte variabili che sono soggette a continue diatribe tra gli apicoltori e i proprietari dei fondi confinanti.
Per questo, quando sโinstalla un apiario con interposto un ostacolo naturale o artificiale, lโapicoltore deve garantire al vicino confinante, indipendentemente dai parametri fissi stabiliti dal legislatore, la stessa incolumitร che avrebbe in assenza di alveari. Le altezze (hx) degli ostacoli dovranno essere misurate partendo dalla quota dโingresso della porticina dellโalveare e potranno essere ricavate dalla seguente formula, che va applicata quando la somma delle distanze dallโalveare allโostacolo e dallโostacolo al confine รจ inferiore a 5 m.

Dove:
l1 = distanza dallโalveare allโostacolo;
l2 = distanza dallโostacolo al confine;
hx = altezza dellโostacolo, misurata
dalla quota dโingresso allโalveare;
โ = radice quadrata.

Alveari con la porticina rivolta verso il confine.

Ostacolo interposto tra lโalveare e il confine.

Un esempio di applicazione della formula. Se la somma delle distanze รจ pari a quella minima, le altezze degli ostacoli si riducono a zero (fig. 5, 6, 7, 8).
La tabella รจ formata da una prima riga, dove รจ indicata la distanza in metri dallโalveare allโostacolo, e da una prima colonna dove รจ indicata la distanza in metri dallโostacolo al confine. Dallโintersezione di queste due variabili,
l1 e l2, si ricava lโaltezza dellโostacolo. I risultati in rosso sono i minimi imposti dalla legge n. 313/04, in verde sono quelli che sono stati calcolati e che tutelano maggiormente il confinante.
ESEMPI, CON LE RELATIVE MISURE, DI APPLICAZIONI DELLA TABELLA 1
Per garantire ulteriormente al vicino di poter usufruire totalmente e senza problemi devono estendersi di oltre 5 metri rispetto al primo e allโultimo alveare della fila, se disposti parallelamente al confine (figura 7), oppure rispetto allโalveare piรน prossimo al confine se sono disposti in maniera perpendicolare al confine stesso (figura 8).
Per essere sicuri di garantire una certa sicurezza al vicino quando sโinstallano gli alveari a ridosso del confine il dislivello va convenientemente aumentato, inserendo un ostacolo avente unโaltezza calcolata con la formula precedente o ricavata direttamente dalla tabella 1.
In pratica, con gli alveari disposti in un fondo inferiore a 0,5 m dal confine e con un dislivello tra i fondi confinanti di 2 metri, bisogna aggiungere un ostacolo di 2,97 metri, in modo da garantire un ostacolo di 4,97 m tra i due fondi.

Anche se questa posizione rispetta
la norma, รจ sconsigliabile disporre gli alveari
con la porticina rivolta verso
il fondo del vicino.

unโottima posizione degli alveari lungo il confine, in assenza
della distanza legale quando รจ interposto un ostacolo di altezza non inferiore
a 2 metri.

Gli ostacoli, cosรฌ come definiti dallโarticolo 8, devono andare oltre, per un minimo di 5 m, sia allโinizio sia al termine della fila degli alveari, a partire dalla loro parete esterna.

Per ragioni di sicurezza, il prolungamento degli ostacoli รจ necessario per qualsiasi disposizione degli alveari, rispettando le lunghezze precedentemente indicate.

Gli alveari posizionati con la direzione di volo verso il fondo del vicino sono sconsigliabili anche se rispettano le norme. Le api potrebbero entrare nel fondo dei vicini creando loro problemi quando stazioneranno o lavoreranno a ridosso del confine.

Gli alveari ubicati con la direzione di volo opposta al fondo del vicino rispettano la norma e sono consigliabili.

con la direzione di volo rivolta verso il fondo del vicino anche se rispettano la norma.
Le api infatti, per poter intraprendere la traiettoria di volo,
invaderebbero la proprietร confinante
creando problemi.
Il legislatore, sempre allโart. 8, riferisce che, quando la configurazione dei luoghi dove sono installati gli alveari รจ a terrazze, โIl rispetto delle distanze non รจ obbligatorio se tra lโapiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno
due metriโ.
Anche in questo caso la disposizione sembra superficiale, poichรฉ le variabili che nascono nellโinstallazione degli apiari quando esistono dislivelli tra i due fondi contigui, come la posizione degli alveari, la direzione di volo e la distanza dal confine, sono elementi che possono nuocere o recare molestia al confinante. I rischi si amplificano se lโapiario รจ posizionato nel fondo sottostante.
Le figure 9, 10, 11 e 12 mettono in risalto gli inconvenienti e i pregi derivanti dalle varie ubicazioni degli alveari.
Il legislatore poi, per regolare i rapporti tra il privato e il pubblico e per salvaguardare la sicurezza della circolazione, nellโart. 8 ha imposto che โGli apiari debbano essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transitoโ.
Non specifica perรฒ da quale punto della strada bisogna iniziare la misurazione, (limite della piattaforma, banchine, marciapiedi, ciglio ecc.) Si presuppone che, avendo

inferiore, seppure con la direzione di volo opposta al fondo del vicino, sono sconsigliabili
anche se rispettano la norma, poichรฉ le api potrebbero in parte invadere la proprietร altrui.

Si sconsiglia di posizionare gli alveari (alveare a) che si trovano piรน in basso rispetto alla strada con la porticina rivolta verso la strada stessa, anche se si rispetta la distanza legale.
Gli alveari posti piรน in alto rispetto alla strada (alveare b) dovrebbero avere la direzione di volo dalla parte opposta rispetto alla strada stessa, sempre rispettando la distanza legale.

Gli alveari posizionati alla stessa quota di una strada limitrofa (alveare c) con la porticina rivolta verso la strada stessa sono da evitare anche se rispettano la distanza legale, tranne che nel caso di ostacoli naturali davanti agli alveari.
Gli alveari posizionati al di sopra di una strada limitrofa (alveare d) senza alcun ostacolo naturale che possa alzare la traettoria di volo sono da evitare, anche se rispettano la distanza legale.

Dato che la distanza che intercorre tra la porticina dellโalveare e lโindustria dolciaria o similare รจ notevole, lโorientamento degli alveari in questo caso รจ ininfluente.
anche questa norma la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietร , le misurazioni vadano compiute sempre tra la porticina dellโalveare e il ciglio della strada.
Per ciglio della strada sโintende il confine limite della sede o piattaforma stradale che comprende tutta la sede viabile, quella veicolare e quelle pedonali, ivi contenute le banchine
o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste sono transitabili, nonchรฉ le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). In ogni modo, gli alveari situati in prossimitร di strade sia allo stesso livello, sia piรน in alto o piรน in basso sono da evitare perchรฉ, oltre a poter provocare problemi ai passanti se non vi sono ostacoli che alzano naturalmente la traiettoria di volo durante lโandirivieni delle api, queste possono rimanere schiacciate sui parabrezza delle auto in corsa.
Il legislatore ha tutelato allโart. 8 anche le industrie che trasformano sostanze zuccherine, perchรฉ โNel caso dโaccertata presenza dโimpianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzioneโ. Vista la legislazione vigente, non ci dovrebbero comunque essere problemi (figura 15).
Per concludere il discorso sulle distanze tra gli apiari e le proprietร finitime si puรฒ affermare che, sebbene le distanze siano regolate dalla
legge nazionale e dalle leggi locali, lโapicoltore non puรฒ esimersi dallโusare tutte le precauzioni possibili affinchรฉ la sua attivitร non costituisca pericolo a terzi. Lโapicoltore infatti รจ sempre responsabile, civilmente e penalmente, quando lavora con le api per i danni che vengono dimostrati, salvo che provi che il fatto dannoso รจ stato causato dal comportamento imprudente del danneggiato o da un estraneo allโattivitร , oppure che รจ ricorso il caso fortuito.