Le distanze degli alveari da strade ecc.


di Pasquale Angrisani

Le distanze tra gli apiari e i confini delle zone molto frazionate e urbanizzate sono soggette a continue controversie. La legge
del 24 dicembre 2004 n. 313, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/2004) ha disciplinato nellโ€™art. 8 le distanze minime degli apiari da rispettare dai confini pubblici e privati (figure 1 e 2). รˆ chiaro che nel caso in cui vi siano disposizioni vigenti piรน restrittive, stabilite da norme regionali, provinciali o comunali, devono essere rispettate tali norme.
In ultima ipotesi, il Sindaco ha poi la facoltร , qualora si renda indispensabile tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, di imporre con ordinanza sindacale opportune modalitร  e limiti nellโ€™allevamento delle api. In un certo senso, la norma sulle distanze ha la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietร  finitime, al fine di assicurare la simultaneitร  e la possibilitร  del contemporaneo esercizio dei diritti relativi da parte dei singoli proprietari confinanti, conciliando in tal modo le opposte esigenze di ciascun proprietario.
Lo scopo di questโ€™articolo รจ quello di fornire un utile approfondimento e una guida da consultare per poter affrontare con cognizione
i principali problemi che possono sorgere sulle distanze minime previste dalla legge tra gli apiari e i confini pubblici e privati. Leggendo lโ€™art. 8 si rileva che โ€œGli apiari devono essere collocati a non meno di cinque metri dai confini di proprietร  pubbliche o privateโ€. Tale distanza, stabilita per lโ€™installazione di apiari (cosรฌ come vengono definiti allโ€™art. 2 della stessa legge al comma 3 lett. C) verso i confini di proprietร  pubbliche o private, non si deve limitare alla sola installazione degli apiari, ma per una maggiore tutela va applicata anche a un singolo alveare.
Il legislatore allโ€™art. 8 ha imposto la distanza minima senza riferire nulla sulla direzione di volo delle api, su come devono essere collocati e orientati gli alveari

e su come si deve misurare la distanza degli apiari dai confini. Le manchevolezze che si riscontrano nella presente legge si possono cosรฌ riassumere. La misurazione della distanza, ove esiste il locus a quo per
la misurazione, in altre parole il punto di partenza, deve sempre misurarsi in senso orizzontale e perpendicolare al confine altrui, nel punto piรน prossimo alla porticina dellโ€™alveare, senza tener conto dellโ€™eventuale dislivello dei fondi che si fronteggiano. Nelle figure 1, 2 e 3 si osserva il modo di misurare la distanza minima dal confine con alveari disposti in maniera varia.
Questa distanza minima dal confine puรฒ essere derogata, poichรฉ รจ stato previsto nello stesso art. 8 che โ€œIl rispetto delle distanze non รจ obbligatorio se sono interposti, senza soluzioni di continuitร , muri, siepi
o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere unโ€™altezza di almeno due metriโ€ (figura 4). Il legislatore, introducendo la deroga sulla distanza da rispettare tra gli alveari e la proprietร  altrui, si รจ espresso anche qui in modo generico e aleatorio, indicando ripari idonei a non consentire il passaggio delle api di altezza non inferiore a 2 m.
Sembra che il legislatore abbia voluto mediare sulla distanza introducendo parametri fissi, non legati a molte variabili esistenti tra gli alveari e il confine, come la distanza tra gli alveari e gli ostacoli e tra gli ostacoli e il confine, nonchรฉ la direzione di volo delle api, tutte variabili che sono soggette a continue diatribe tra gli apicoltori e i proprietari dei fondi confinanti.
Per questo, quando sโ€™installa un apiario con interposto un ostacolo naturale o artificiale, lโ€™apicoltore deve garantire al vicino confinante, indipendentemente dai parametri fissi stabiliti dal legislatore, la stessa incolumitร  che avrebbe in assenza di alveari. Le altezze (hx) degli ostacoli dovranno essere misurate partendo dalla quota dโ€™ingresso della porticina dellโ€™alveare e potranno essere ricavate dalla seguente formula, che va applicata quando la somma delle distanze dallโ€™alveare allโ€™ostacolo e dallโ€™ostacolo al confine รจ inferiore a 5 m.

Dove:
l1 = distanza dallโ€™alveare allโ€™ostacolo;
l2 = distanza dallโ€™ostacolo al confine;
hx = altezza dellโ€™ostacolo, misurata
dalla quota dโ€™ingresso allโ€™alveare;
โˆš = radice quadrata.


Tabella 1
Un esempio di applicazione della formula. Se la somma delle distanze รจ pari a quella minima, le altezze degli ostacoli si riducono a zero (fig. 5, 6, 7, 8).


La tabella รจ formata da una prima riga, dove รจ indicata la distanza in metri dallโ€™alveare allโ€™ostacolo, e da una prima colonna dove รจ indicata la distanza in metri dallโ€™ostacolo al confine. Dallโ€™intersezione di queste due variabili,
l1 e l2, si ricava lโ€™altezza dellโ€™ostacolo. I risultati in rosso sono i minimi imposti dalla legge n. 313/04, in verde sono quelli che sono stati calcolati e che tutelano maggiormente il confinante.

ESEMPI, CON LE RELATIVE MISURE, DI APPLICAZIONI DELLA TABELLA 1
Per garantire ulteriormente al vicino di poter usufruire totalmente e senza problemi devono estendersi di oltre 5 metri rispetto al primo e allโ€™ultimo alveare della fila, se disposti parallelamente al confine (figura 7), oppure rispetto allโ€™alveare piรน prossimo al confine se sono disposti in maniera perpendicolare al confine stesso (figura 8).
Per essere sicuri di garantire una certa sicurezza al vicino quando sโ€™installano gli alveari a ridosso del confine il dislivello va convenientemente aumentato, inserendo un ostacolo avente unโ€™altezza calcolata con la formula precedente o ricavata direttamente dalla tabella 1.
In pratica, con gli alveari disposti in un fondo inferiore a 0,5 m dal confine e con un dislivello tra i fondi confinanti di 2 metri, bisogna aggiungere un ostacolo di 2,97 metri, in modo da garantire un ostacolo di 4,97 m tra i due fondi.




Il legislatore, sempre allโ€™art. 8, riferisce che, quando la configurazione dei luoghi dove sono installati gli alveari รจ a terrazze, โ€œIl rispetto delle distanze non รจ obbligatorio se tra lโ€™apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno
due metriโ€.

Anche in questo caso la disposizione sembra superficiale, poichรฉ le variabili che nascono nellโ€™installazione degli apiari quando esistono dislivelli tra i due fondi contigui, come la posizione degli alveari, la direzione di volo e la distanza dal confine, sono elementi che possono nuocere o recare molestia al confinante. I rischi si amplificano se lโ€™apiario รจ posizionato nel fondo sottostante.
Le figure 9, 10, 11 e 12 mettono in risalto gli inconvenienti e i pregi derivanti dalle varie ubicazioni degli alveari.
Il legislatore poi, per regolare i rapporti tra il privato e il pubblico e per salvaguardare la sicurezza della circolazione, nellโ€™art. 8 ha imposto che โ€œGli apiari debbano essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transitoโ€.
Non specifica perรฒ da quale punto della strada bisogna iniziare la misurazione, (limite della piattaforma, banchine, marciapiedi, ciglio ecc.) Si presuppone che, avendo

Figura 12 Anche gli alveari ubicati sul fondo
inferiore, seppure con la direzione di volo opposta al fondo del vicino, sono sconsigliabili
anche se rispettano la norma, poichรฉ le api potrebbero in parte invadere la proprietร  altrui.
Figura 13
Si sconsiglia di posizionare gli alveari (alveare a) che si trovano piรน in basso rispetto alla strada con la porticina rivolta verso la strada stessa, anche se si rispetta la distanza legale.
Gli alveari posti piรน in alto rispetto alla strada (alveare b) dovrebbero avere la direzione di volo dalla parte opposta rispetto alla strada stessa, sempre rispettando la distanza legale.
Figura 14
Gli alveari posizionati alla stessa quota di una strada limitrofa (alveare c) con la porticina rivolta verso la strada stessa sono da evitare anche se rispettano la distanza legale, tranne che nel caso di ostacoli naturali davanti agli alveari.
Gli alveari posizionati al di sopra di una strada limitrofa (alveare d) senza alcun ostacolo naturale che possa alzare la traettoria di volo sono da evitare, anche se rispettano la distanza legale.
Figura 15
Dato che la distanza che intercorre tra la porticina dellโ€™alveare e lโ€™industria dolciaria o similare รจ notevole, lโ€™orientamento degli alveari in questo caso รจ ininfluente.

anche questa norma la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietร , le misurazioni vadano compiute sempre tra la porticina dellโ€™alveare e il ciglio della strada.
Per ciglio della strada sโ€™intende il confine limite della sede o piattaforma stradale che comprende tutta la sede viabile, quella veicolare e quelle pedonali, ivi contenute le banchine
o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste sono transitabili, nonchรฉ le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). In ogni modo, gli alveari situati in prossimitร  di strade sia allo stesso livello, sia piรน in alto o piรน in basso sono da evitare perchรฉ, oltre a poter provocare problemi ai passanti se non vi sono ostacoli che alzano naturalmente la traiettoria di volo durante lโ€™andirivieni delle api, queste possono rimanere schiacciate sui parabrezza delle auto in corsa.
Il legislatore ha tutelato allโ€™art. 8 anche le industrie che trasformano sostanze zuccherine, perchรฉ โ€œNel caso dโ€™accertata presenza dโ€™impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzioneโ€. Vista la legislazione vigente, non ci dovrebbero comunque essere problemi (figura 15).
Per concludere il discorso sulle distanze tra gli apiari e le proprietร  finitime si puรฒ affermare che, sebbene le distanze siano regolate dalla
legge nazionale e dalle leggi locali, lโ€™apicoltore non puรฒ esimersi dallโ€™usare tutte le precauzioni possibili affinchรฉ la sua attivitร  non costituisca pericolo a terzi. Lโ€™apicoltore infatti รจ sempre responsabile, civilmente e penalmente, quando lavora con le api per i danni che vengono dimostrati, salvo che provi che il fatto dannoso รจ stato causato dal comportamento imprudente del danneggiato o da un estraneo allโ€™attivitร , oppure che รจ ricorso il caso fortuito.