di Pasquale Angrisani
Le distanze tra gli apiari e i confini delle zone molto frazionate e urbanizzate sono soggette a continue controversie. La legge
del 24 dicembre 2004 n. 313, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/2004) ha disciplinato nell’art. 8 le distanze minime degli apiari da rispettare dai confini pubblici e privati (figure 1 e 2). È chiaro che nel caso in cui vi siano disposizioni vigenti più restrittive, stabilite da norme regionali, provinciali o comunali, devono essere rispettate tali norme.
In ultima ipotesi, il Sindaco ha poi la facoltà, qualora si renda indispensabile tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, di imporre con ordinanza sindacale opportune modalità e limiti nell’allevamento delle api. In un certo senso, la norma sulle distanze ha la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietà finitime, al fine di assicurare la simultaneità e la possibilità del contemporaneo esercizio dei diritti relativi da parte dei singoli proprietari confinanti, conciliando in tal modo le opposte esigenze di ciascun proprietario.
Lo scopo di quest’articolo è quello di fornire un utile approfondimento e una guida da consultare per poter affrontare con cognizione
i principali problemi che possono sorgere sulle distanze minime previste dalla legge tra gli apiari e i confini pubblici e privati. Leggendo l’art. 8 si rileva che “Gli apiari devono essere collocati a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private”. Tale distanza, stabilita per l’installazione di apiari (così come vengono definiti all’art. 2 della stessa legge al comma 3 lett. C) verso i confini di proprietà pubbliche o private, non si deve limitare alla sola installazione degli apiari, ma per una maggiore tutela va applicata anche a un singolo alveare.
Il legislatore all’art. 8 ha imposto la distanza minima senza riferire nulla sulla direzione di volo delle api, su come devono essere collocati e orientati gli alveari

Alveari con la linea di volo parallela al confine.

Alveari con la porticina rivolta dalla parte opposta al confine.
e su come si deve misurare la distanza degli apiari dai confini. Le manchevolezze che si riscontrano nella presente legge si possono così riassumere. La misurazione della distanza, ove esiste il locus a quo per
la misurazione, in altre parole il punto di partenza, deve sempre misurarsi in senso orizzontale e perpendicolare al confine altrui, nel punto più prossimo alla porticina dell’alveare, senza tener conto dell’eventuale dislivello dei fondi che si fronteggiano. Nelle figure 1, 2 e 3 si osserva il modo di misurare la distanza minima dal confine con alveari disposti in maniera varia.
Questa distanza minima dal confine può essere derogata, poiché è stato previsto nello stesso art. 8 che “Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi
o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri” (figura 4). Il legislatore, introducendo la deroga sulla distanza da rispettare tra gli alveari e la proprietà altrui, si è espresso anche qui in modo generico e aleatorio, indicando ripari idonei a non consentire il passaggio delle api di altezza non inferiore a 2 m.
Sembra che il legislatore abbia voluto mediare sulla distanza introducendo parametri fissi, non legati a molte variabili esistenti tra gli alveari e il confine, come la distanza tra gli alveari e gli ostacoli e tra gli ostacoli e il confine, nonché la direzione di volo delle api, tutte variabili che sono soggette a continue diatribe tra gli apicoltori e i proprietari dei fondi confinanti.
Per questo, quando s’installa un apiario con interposto un ostacolo naturale o artificiale, l’apicoltore deve garantire al vicino confinante, indipendentemente dai parametri fissi stabiliti dal legislatore, la stessa incolumità che avrebbe in assenza di alveari. Le altezze (hx) degli ostacoli dovranno essere misurate partendo dalla quota d’ingresso della porticina dell’alveare e potranno essere ricavate dalla seguente formula, che va applicata quando la somma delle distanze dall’alveare all’ostacolo e dall’ostacolo al confine è inferiore a 5 m.

Dove:
l1 = distanza dall’alveare all’ostacolo;
l2 = distanza dall’ostacolo al confine;
hx = altezza dell’ostacolo, misurata
dalla quota d’ingresso all’alveare;
√ = radice quadrata.

Alveari con la porticina rivolta verso il confine.

Ostacolo interposto tra l’alveare e il confine.

Un esempio di applicazione della formula. Se la somma delle distanze è pari a quella minima, le altezze degli ostacoli si riducono a zero (fig. 5, 6, 7, 8).
La tabella è formata da una prima riga, dove è indicata la distanza in metri dall’alveare all’ostacolo, e da una prima colonna dove è indicata la distanza in metri dall’ostacolo al confine. Dall’intersezione di queste due variabili,
l1 e l2, si ricava l’altezza dell’ostacolo. I risultati in rosso sono i minimi imposti dalla legge n. 313/04, in verde sono quelli che sono stati calcolati e che tutelano maggiormente il confinante.
ESEMPI, CON LE RELATIVE MISURE, DI APPLICAZIONI DELLA TABELLA 1
Per garantire ulteriormente al vicino di poter usufruire totalmente e senza problemi devono estendersi di oltre 5 metri rispetto al primo e all’ultimo alveare della fila, se disposti parallelamente al confine (figura 7), oppure rispetto all’alveare più prossimo al confine se sono disposti in maniera perpendicolare al confine stesso (figura 8).
Per essere sicuri di garantire una certa sicurezza al vicino quando s’installano gli alveari a ridosso del confine il dislivello va convenientemente aumentato, inserendo un ostacolo avente un’altezza calcolata con la formula precedente o ricavata direttamente dalla tabella 1.
In pratica, con gli alveari disposti in un fondo inferiore a 0,5 m dal confine e con un dislivello tra i fondi confinanti di 2 metri, bisogna aggiungere un ostacolo di 2,97 metri, in modo da garantire un ostacolo di 4,97 m tra i due fondi.

Anche se questa posizione rispetta
la norma, è sconsigliabile disporre gli alveari
con la porticina rivolta verso
il fondo del vicino.

un’ottima posizione degli alveari lungo il confine, in assenza
della distanza legale quando è interposto un ostacolo di altezza non inferiore
a 2 metri.

Gli ostacoli, così come definiti dall’articolo 8, devono andare oltre, per un minimo di 5 m, sia all’inizio sia al termine della fila degli alveari, a partire dalla loro parete esterna.

Per ragioni di sicurezza, il prolungamento degli ostacoli è necessario per qualsiasi disposizione degli alveari, rispettando le lunghezze precedentemente indicate.

Gli alveari posizionati con la direzione di volo verso il fondo del vicino sono sconsigliabili anche se rispettano le norme. Le api potrebbero entrare nel fondo dei vicini creando loro problemi quando stazioneranno o lavoreranno a ridosso del confine.

Gli alveari ubicati con la direzione di volo opposta al fondo del vicino rispettano la norma e sono consigliabili.

con la direzione di volo rivolta verso il fondo del vicino anche se rispettano la norma.
Le api infatti, per poter intraprendere la traiettoria di volo,
invaderebbero la proprietà confinante
creando problemi.
Il legislatore, sempre all’art. 8, riferisce che, quando la configurazione dei luoghi dove sono installati gli alveari è a terrazze, “Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno
due metri”.
Anche in questo caso la disposizione sembra superficiale, poiché le variabili che nascono nell’installazione degli apiari quando esistono dislivelli tra i due fondi contigui, come la posizione degli alveari, la direzione di volo e la distanza dal confine, sono elementi che possono nuocere o recare molestia al confinante. I rischi si amplificano se l’apiario è posizionato nel fondo sottostante.
Le figure 9, 10, 11 e 12 mettono in risalto gli inconvenienti e i pregi derivanti dalle varie ubicazioni degli alveari.
Il legislatore poi, per regolare i rapporti tra il privato e il pubblico e per salvaguardare la sicurezza della circolazione, nell’art. 8 ha imposto che “Gli apiari debbano essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito”.
Non specifica però da quale punto della strada bisogna iniziare la misurazione, (limite della piattaforma, banchine, marciapiedi, ciglio ecc.) Si presuppone che, avendo

inferiore, seppure con la direzione di volo opposta al fondo del vicino, sono sconsigliabili
anche se rispettano la norma, poiché le api potrebbero in parte invadere la proprietà altrui.

Si sconsiglia di posizionare gli alveari (alveare a) che si trovano più in basso rispetto alla strada con la porticina rivolta verso la strada stessa, anche se si rispetta la distanza legale.
Gli alveari posti più in alto rispetto alla strada (alveare b) dovrebbero avere la direzione di volo dalla parte opposta rispetto alla strada stessa, sempre rispettando la distanza legale.

Gli alveari posizionati alla stessa quota di una strada limitrofa (alveare c) con la porticina rivolta verso la strada stessa sono da evitare anche se rispettano la distanza legale, tranne che nel caso di ostacoli naturali davanti agli alveari.
Gli alveari posizionati al di sopra di una strada limitrofa (alveare d) senza alcun ostacolo naturale che possa alzare la traettoria di volo sono da evitare, anche se rispettano la distanza legale.

Dato che la distanza che intercorre tra la porticina dell’alveare e l’industria dolciaria o similare è notevole, l’orientamento degli alveari in questo caso è ininfluente.
anche questa norma la funzione di regolare i rapporti tra le diverse proprietà, le misurazioni vadano compiute sempre tra la porticina dell’alveare e il ciglio della strada.
Per ciglio della strada s’intende il confine limite della sede o piattaforma stradale che comprende tutta la sede viabile, quella veicolare e quelle pedonali, ivi contenute le banchine
o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste sono transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). In ogni modo, gli alveari situati in prossimità di strade sia allo stesso livello, sia più in alto o più in basso sono da evitare perché, oltre a poter provocare problemi ai passanti se non vi sono ostacoli che alzano naturalmente la traiettoria di volo durante l’andirivieni delle api, queste possono rimanere schiacciate sui parabrezza delle auto in corsa.
Il legislatore ha tutelato all’art. 8 anche le industrie che trasformano sostanze zuccherine, perché “Nel caso d’accertata presenza d’impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione”. Vista la legislazione vigente, non ci dovrebbero comunque essere problemi (figura 15).
Per concludere il discorso sulle distanze tra gli apiari e le proprietà finitime si può affermare che, sebbene le distanze siano regolate dalla
legge nazionale e dalle leggi locali, l’apicoltore non può esimersi dall’usare tutte le precauzioni possibili affinché la sua attività non costituisca pericolo a terzi. L’apicoltore infatti è sempre responsabile, civilmente e penalmente, quando lavora con le api per i danni che vengono dimostrati, salvo che provi che il fatto dannoso è stato causato dal comportamento imprudente del danneggiato o da un estraneo all’attività, oppure che è ricorso il caso fortuito.